Il DL “Alluvione” (n.61/2023, art. 7) introduce un nuovo strumento di ammortizzatore sociale detto “unico” a tutela sia dei datori di lavoro – costretti a sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali – sia dei dipendenti del settore privato, impossibilitati a recarsi al lavoro a seguito dell’alluvione.
Beneficiari
Il sostegno è rivolto ai lavoratori subordinati del settore privato che non hanno potuto recarsi al lavoro in quanto:
- L’attività lavorativa presso la sede legale o le unità operative sono ubicate in uno dei comuni colpiti dall’emergenza e, a causa degli eventi alluvionali, è stata sospesa l’attività lavorativa (a prescindere dalla propria residenza o domicilio);
- Residenti o domiciliati in uno dei comuni alluvionati e pertanto impossibilitati a recarsi in sedi lavorative al di fuori dei territori colpiti dall’alluvione.
La misura è prevista anche a favore dei lavoratori agricoli che:
- hanno un rapporto di lavoro attivo e impossibilitati a prestare attività lavorativa presso un datore di lavoro con sede ubicata presso uno dei comuni alluvionati (a prescindere dalla propria residenza o domicilio);
- sono residenti o domiciliati in uno dei comuni alluvionati e pertanto impossibilitati a recarsi in sedi lavorative al di fuori dei territori colpiti dall’alluvione;
- sono residenti o domiciliati in uno dei comuni alluvionati e non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, ma sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso sedi lavorative al di fuori dei territori colpiti dall’alluvione (la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione).
La condizione impeditiva per recarsi al lavoro deve essere collegata:
- a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento emergenziale;
- alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;
- alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;
- alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;
- alle condizioni di salute di familiari conviventi;
- ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale.
Caratteristiche dell’ammortizzatore unico
Il nuovo “ammortizzatore sociale unico” è differente dai vari trattamenti oggi esistenti (cassa integrazione ordinaria, assegno di integrazione salariale, cassa integrazione speciale operai agricoli) e si affianca a questi ultimi ai fini di gestire la situazione emergenziale.
Esso è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al D.lgs 148/2015, con i trattamenti previsti dalla L.457/1972 e della L.223/1991.
In caso di ricorso all’ammortizzatore unico, i datori di lavoro non sono, inoltre, obbligati al versamento del contributo addizionale secondo le differenti misure e i diversi criteri previsti dal medesimo decreto legislativo n. 148/15.
Durata della misura
In base alle casistiche, sono previste differenze tra i giorni di sospensione riconosciuti.
- Ai lavoratori subordinati che risiedono, sono domiciliati o lavorano presso Comune alluvionato: massimo 90 giorni.
- Ai lavoratori subordinati che risiedono presso Comune alluvionato, ma la sede di lavoro è al di fuori dei territori colpiti: massimo 15 giorni.
- Ai lavoratori agricoli che risiedono, sono domiciliati o lavorano presso Comune alluvionato: massimo 90 giorni.
- Ai lavoratori agricoli privi di rapporto di lavoro in essere alla data del 1° maggio che risiedono, sono domiciliati o lavorano presso Comune alluvionato: fino a un massimo di 90 giorni, a decorrere dalla data di assunzione.
- Ai lavoratori agricoli privi di rapporto di lavoro in essere alla data del 1° maggio che risiedono o sono domiciliati presso Comune alluvionato, ma la sede di lavoro è al di fuori dei territori colpiti: massimo 15 giorni, a decorrere dalla data di assunzione.
Termini e modalità di invio delle domande
Le domande sono proposte dal datore di lavoro, sia nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, sia in riferimento ai lavoratori residenti o domiciliati nei comuni alluvionati e impossibilitati a prestare attività lavorativa.
Le istanze possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione della attività lavorativa (ad esempio, l’attività è stata sospesa il 16 maggio, la domanda può essere presentate fino al 30 giugno). Questo termine non riveste carattere decadenziale, ma consente una tempestiva erogazione della misura (il contributo, infatti, viene erogato direttamente da INPS a favore dei lavoratori).
I datori di lavoro privati dovranno pertanto compilare un file in formato .csv con i dati dei lavoratori interessati e trasmetterlo a partire dal 15 giugno attraverso il sistema della Comunicazione Bidirezionale all’interno del Cassetto Previdenziale del Contribuente / Contatti, sotto la voce “CIGO- CIGS – Solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “Ammortizzatore Unico”.